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24/01/2022 Circolare n. 4/2022 – Crediti ECM

Con la circolare in oggetto, la Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (FNOPO), informa gli Ordini Territoriali che l’articolo n. 38 bis del Decreto Legge n. 152 del 06 novembre 2021, convertito in legge n. 233 del 29 dicembre 2021 e pubblicato sulla G.U. n. 310 del 31 dicembre 2021, condiziona “… l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017 n. 24 […] all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.” Considerato che le norme non possono essere applicate in modo retroattivo, ne consegue che se nel triennio 2020-22 gli esercenti le professioni sanitarie non avranno conseguito almeno il 70% del debito formativo triennale, le loro coperture assicurative, sottoscritte contro i rischi di cui sopra per il triennio 2023-25, non saranno efficaci per le azioni di rivalsa o responsabilità amministrativa in caso di sinistri con colpa grave.